Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
- b)sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o piu' aeroporti che servono la stessa citta' o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nel regolameto (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;
- c)ente di gestione, il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
- d)utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato;
- e)assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;
- f)autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se' stesso una o piu' categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno degli altri e' detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente;
- g)prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra;
- h)E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Testo vigente dal 4 febbraio 1999
