Ai fini del presente capo si intendono per:
- a)(("trasformazione": l'operazione mediante la quale una societa', senza essere sciolta ne' sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge alla quale e' sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge;))
- b)«Stato di ((origine))»: lo Stato dalla cui legge la societa' sottoposta a trasformazione e' regolata e nel cui pubblico registro essa e' iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;
- c)«Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui legge la societa' risultante dalla trasformazione e' regolata e nel cui pubblico registro e' iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera;
- d)«societa' sottoposta a trasformazione»: societa', regolata dalla legge dello Stato di partenza e ivi iscritta in un pubblico registro, che delibera la trasformazione transfrontaliera;
- e)«societa' risultante dalla trasformazione»: societa' regolata dalla legge dello Stato di destinazione e ivi iscritta in un pubblico registro in esito a una trasformazione transfrontaliera.
Testo vigente dal 8 luglio 2025
