La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile. La societa' italiana risultante dalla fusione adempie le formalita' particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla societa' di altro Stato membro partecipante alla fusione per l'opponibilita' a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale societa'.

Testo vigente dal 7 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19~art36 · fonte del testo