Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1999 al 7 giugno 2003. 776 parole tolte, 71 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il presidente del C.N.R., in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato, cosi' come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613. In sede di prima applicazione del presente decreto:
tolto: a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'assemblea della scienza e della tecnologia, i quattro membri del consiglio direttivo di sua designazione, sono eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. al di fuori dei propri componenti. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati da parte dell'A.S.T. I membri del consiglio direttivo, se professori o ricercatori universitari, possono essere collocati in aspettativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, possono essere collocati fuori ruolo;
tolto: b) il comitato di consulenza scientifica, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 e fino alla data di insediamento dei componenti di cui all'articolo 4, comma 4, e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai comitati nazionali di consulenza di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408, al di fuori dei propri componenti, dieci eletti dall'assemblea dei direttori degli istituti e dei centri del C. N.R. al di fuori del proprio ambito e fra i ricercatori e tecnologi dell'ente. Il presidente del C.N.R. convoca le assemblee ed i comitati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni comitato nazionale di consulenza vota per un componente; l'elezione avviene con il sistema della preferenza unica. Risultano eletti i candidati che nell'ordine ottengono piu' voti; a parita' di voti risultano eletti i candidati piu' anziani di eta';
tolto: c) il riordino di cui all'articolo 8 puo' avvenire anche attraverso aggregazioni temporanee;
tolto: d) gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, anche concernenti il riordino della rete scientifica, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni dalla data di insediamento. Le organizzazioni sindacali hanno trenta giorni per presentare osservazioni al consiglio direttivo. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Decorso il predetto termine senza che il consiglio direttivo abbia sottoposto al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i regolamenti con le modifiche e le integrazioni ai sensi degli articoli 7 e 8, il consiglio decade e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
tolto: e) nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6 e dei regolamenti di cui all'articolo 7, nell'ambito dell'organico complessivo e nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il C. N.R., previa autorizzazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca secondo le esigenze determinate dalle attivita' programmate negli anni 1999 e 2000, con priorita' per il potenziamento della ricerca scientifica del Mezzogiorno. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le spese per il personale non potranno superare il 75 per cento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
b) tolto: la legge 22 dicembre 1960, n. 1613; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127.
c) tolto: la legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127.
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d) tolto: l'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del C. N.R. sono prorogati fino alla data di insediamento del consiglio direttivo e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di insediamento del consiglio direttivo e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 sono esercitate dal medesimo consiglio, avvalendosi del comitato di consulenza scientifica, le funzioni attribuite ai comitati nazionali di consulenza, al consiglio di presidenza, alla giunta amministrativa e al consiglio di amministrazione, dai regolamenti dell'ente vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I regolamenti provvederanno ad identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto abrogate aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: "tolto: 0 aaggiunto: 0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori urtiversitari, nonche' …