Art. 8 — Riordino della rete scientifica
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1999 al 7 giugno 2003. 220 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano altresi' la riorganizzazione del C.N.R. secondo principi di snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, di contenimento delle spese generali, di decentramento amministrativo e gestionale, di razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante potenziamento dei poli di eccellenza fusioni, trasformazioni e soppressioni, tenuto anche conto dell'esigenza di equilibrata distribuzione della rete scientifica sul territorio e della competenza scientifica generale dell'ente, altresi' utilizzando, quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalita', modelli innovativi di organizzazione, al fine di ottenere:
tolto: a) qualificati istituti di ricerca scientifica o tecnologica, di livello internazionale e di dimensioni adeguate, tenendo anche conto della capacita' di autofinanziamento. Le dimensioni e la capacita' di autofinanziamento sono da valutare secondo le specializzazioni disciplinari. Gli istituti godono di autonomia scientifica, amministrativa e contabile; le medesime, nei propri ambiti di competenza e nel rispetto del piano e degli aggiornamenti di cui all'articolo 6, possono anche operare come promotori di nuove attivita' di ricerca e di sviluppo tecnologico;
tolto: b) partecipazioni qualificate, con l'apporto di servizi, di risorse umane e finanziarie, a progetti e iniziative comuni di ricerca di durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e mediante convenzioni, con atenei, altri enti di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, nonche' con altri soggetti pubblici e privati di particolare rilievo scientifico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;19~art8 · fonte del testo
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