Art. 18 — Abrogazioni e disposizioni transitorie
Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonche' della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni. E' abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17.
Testo vigente dal 24 febbraio 2010
