Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.
- Art. 1 — O g g e t t o
- Art. 2 — Principi
- Art. 3 — Definizioni
- Art. 4 — Principi
- Art. 5 — Contabilità e bilancio delle imprese ferroviarie
- Art. 6 — Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
- Art. 7 — L i c e n z a
- Art. 8 — Requisiti per il rilascio della licenza
- Art. 9 — Validità della licenza
- Art. 10 — Certificato di sicurezza
- Art. 11 — Principi
- Art. 12 — Accesso all'infrastruttura ferroviaria
- Art. 13 — Prospetto informativo della rete
- Art. 14 — Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato
- Art. 15 — Costo dell'infrastruttura e contabilità
- Art. 16 — Diritto di accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria
- Art. 17 — Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
- Art. 18 — Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso
- Art. 19 — Sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura
- Art. 20 — Servizi
- Art. 21 — Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario
- Art. 22 — Diritti connessi alla capacità
- Art. 23 — Accordi quadro
- Art. 24 — Richieste di tracce orarie
- Art. 25 — Contratto per la concessione dei diritti di utilizzo
- Art. 26 — Riesame delle determinazioni in materia di assegnazione di capacità e di riscossione del canone di accesso all'infrastruttura
- Art. 27 — Assegnazione di capacità
- Art. 28 — Cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura
- Art. 29 — Procedura di programmazione e coordinamento
- Art. 30 — Infrastruttura saturata
- Art. 31 — Richieste ad hoc
- Art. 32 — Infrastruttura specializzata
- Art. 33 — Analisi della capacità
- Art. 34 — Piano di potenziamento della capacità
- Art. 35 — Utilizzo delle tracce orarie
- Art. 36 — Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie
- Art. 37 — Organismo di regolazione
- Art. 38 — Abrogazione
- Art. 39 — Clausola di cedevolezza espressa
- Art. 40 — Entrata in vigore