Art. 1 — O g g e t t o
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
Abrogato dal 25 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
Abrogato dal 25 luglio 2015
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 2003 al 25 luglio 2015. 498 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il presente decreto disciplina:
tolto: a) l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi di trasporto ferroviario nazionali e internazionali, nonche' i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo;
tolto: b) l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata da imprese ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
tolto: c) il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie;
tolto: d) i principi e le procedure da seguire nella ripartizione del1a capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura. Il presente decreto non si applica:
tolto: a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al trasporto passeggeri;
tolto: b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;
tolto: c) alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresa ferroviaria la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, finche' non vi siano richieste di utilizzo della capacita' della rete da parte di un altro richiedente;
tolto: d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse infrastrutture. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base dei principi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 sono svolte dalle regioni interessate o da apposito organismo individuato dalle stesse sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal presente decreto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i criteri di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;188~art1 · fonte del testo
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