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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 25 luglio 2015. 790 parole tolte, 9 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: Il gestore dell'infrastruttura garantisce alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e alle imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie, e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti servizi:

tolto: a) trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti di cui all'articolo 25;

tolto: b) utilizzo della capacita' assegnata;

tolto: c) uso degli scambi e dei raccordi;

tolto: d) controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonche' comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;

tolto: e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;

tolto: f) ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese ferroviarie, hanno altresi' il diritto all'accesso ed all'utilizzo, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, di:

tolto: a) impianti di approvvigionamento di combustibile;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;

tolto: c) scali e terminali merci;

tolto: d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni;

tolto: e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;

tolto: f) centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;

tolto: g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 LUGLIO 2009aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. tolto: 99.

tolto: h) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99.

tolto: i) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99. Il gestore dell'infrastruttura effettua le prestazioni di cui al comma 2 dietro pagamento di corrispettivi equi e non discriminatori, che tengano conto della situazione della concorrenza nel settore e puo' rifiutare le richieste delle imprese ferroviarie di fornitura dei servizi stessi esclusivamente qualora sussistano valide alternative a condizioni di mercato. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in condizione di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione dei servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle imprese ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle more dell'eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e non discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde direttamente. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari:

tolto: a) corrente di trazione;

tolto: b) preriscaldamento treni passeggeri;

tolto: c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso le infrastrutture a cui e' consentito l'accesso.

tolto: c-bis) servizi di manovra;

tolto: c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura; 5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue societa' controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa richiesta delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:

tolto: a) accesso alla rete di telecomunicazioni;

tolto: b) fornitura di informazioni complementari;

tolto: c) verifica tecnica sul materiale rotabile. Il gestore dell'infrastruttura non e' obbligato a fornire i servizi di cui al presente comma. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unico fornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura e sulla base del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi di mercato. 8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, deve essere contenuta nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 11. Nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13, dovranno essere contenute le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo. aggiunto: 112

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;188~art20 · fonte del testo

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