Art. 2 — Disposizioni finanziarie
Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. E' altresi' direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.
Testo vigente dal 9 gennaio 2021
