Art. 2 — Disposizioni finanziarie
Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998. E' altresi' direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali altri stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in unico fondo la cui amministrazione e' disciplinata dalla Regione.
Testo vigente dal 4 agosto 2015
