Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, ((della Regione Piemonte e della Regione Sardegna)) nonche' per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, e' attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e' assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

  • a)per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • b)per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualita' dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e' stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
  • c)per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • d)per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato ((...)), con le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 ((...)). Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 e' subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente. ((5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna)) Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale ((inerenti ai servizi)) di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ((e di incremento dell'efficienza)) da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui all'articolo 16-bis, comma 3, ((del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni)). Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, ((con priorita' per il finanziamento)) di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.". ((8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime))

Testo vigente dal 8 giugno 2013

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/2015

    Questione infondata
    13 maggio 2015

    ? cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge7 agosto 2012, n. 135), 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 11, comma 8, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64), impugnati dalla Regione Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, nella parte in cui prevedono la partecipazione della ricorrente alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Infatti, essendo intervenuto nelle more del giudizio un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, la rinuncia al ricorso, in difetto di accettazione e di un interesse dello Stato a coltivare i giudizi, determina la cessazione della materia del contendere. Sulla cessazione della materia del contendere in difetto di accettazione della parte resistente ed in difetto di un interesse da parte dello Stato a coltivare i giudizi, v. la citata sentenza n. 46/2015.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 6 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 63/2015

    Altra decisione
    16 aprile 2015

    È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5- bis , del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 64 del 2013), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, nella parte in cui, anche ai fini delle modifiche da apportare al patto di stabilità interno, conferma il contributo regionale alla finanza pubblica di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e nella parte in cui disciplina l'adeguamento del patto di stabilità fra lo Stato e la Regione Sardegna attraverso il rinvio alle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. Infatti, la rinuncia al ricorso da parte della Regione autonoma - a seguito dell'accordo raggiunto, in data 21 luglio 2014, con il Ministero dell'economia e delle finanze - accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 · Art. 11 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2013 al 8 giugno 2013. 27 parole tolte, 248 parole aggiunte in 2 capoversi.

Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemontetolto: , aggiunto: e della Regione Sardegna nonche' per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione …

… e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato tolto: nel territorio regionaleaggiunto: ..., con le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 tolto: e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241aggiunto: .... Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 … al comma 2 e' subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente. aggiunto: 5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti tolto: i aggiunto: ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la … e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni di razionalizzazione tolto: ed efficientamento aggiunto: e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge aggiunto: 6 luglio 2012, n. 95 tolto: del 6 luglio 2012, convertito nella leggeaggiunto: , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 tolto: del 7 agosto 2012aggiunto: , e successive modificazioni. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte … per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con priorita' tolto: al aggiunto: per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.". aggiunto: 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art11 · fonte del testo

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