Art. 8 — Soppressione uffici periferici
A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonche' nella titolarita' dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarita' di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Testo vigente dal 19 maggio 2001
