Art. 6 — Facoltà di delega
La regione autonoma Valle d'Aosta, nelle materie di cui agli articoli 1, 2 e 3, puo' delegare attribuzioni e funzioni amministrative a comunita' montane e comuni in relazione ad interessi ed esigenze di rilevanza esclusivamente locale, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari.
Testo vigente dal 8 aprile 1998
