Art. 3 — Attribuzione delle competenze
Alla regione competono le funzioni in materia di politica attiva del lavoro che comprendono, tra l'altro:
- a)programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
- b)collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;
- c)programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d)programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
- e)indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
- f)indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia;
- g)compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica;
- h)conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potesta' di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali. Nell'ambito di un ruolo di programmazione e coordinamento la regione con propria legge attribuisce alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e, in particolare:
- a)collocamento ordinario;
- b)collocamento agricolo;
- c)collocamento obbligatorio;
- d)collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- e)collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- f)collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g)collocamento dei lavoratori domestici;
- h)avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- i)preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- l)iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domande ed offerte di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
Testo vigente dal 19 maggio 2001
