Art. 7 — Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 2003 al 15 dicembre 2021. 276 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave puo' proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima, che avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacita' di stoccaggio sufficiente per i rifiuti gia' prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorita' competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non e' conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto. Sono fatte salve le prescrizioni piu' rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;182~art7 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.