Art. 8 — Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 2003 al 15 dicembre 2021. 208 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5. La tariffa di cui al comma 1 e' determinata dall'Autorita' competente ed e' calcolata in conformita' alle disposizioni dell'Allegato IV. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in considerazione della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attivita' di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;182~art8 · fonte del testo
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