Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6:
  • 1)al comma 1, alinea, le parole: «all'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' marittima» e le parole: «o al soggetto da questa indicato» sono soppresse;
  • 2)al comma 4, le parole: «L'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;
  • 3)al comma 6, le parole: «all'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' marittima»;
  • b)all'articolo 7, comma 5, all'alinea, le parole: «L'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;
  • c)all'articolo 8:
  • 1)al comma 2, le parole: «dall'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima»;
  • 2)al comma 6, le parole: «l'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima,»;
  • 3)al comma 8, le parole: «le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorita' marittime,» e le parole: «in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti»;
  • 4)al comma 9, le parole: «l'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima»;
  • d)all'articolo 9:
  • 1)al comma 2, le parole: «l'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' marittima» e dopo le parole: «il porto» sono aggiunte le seguenti: «di conferimento»;
  • 2)al comma 4, le parole: «Le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime».

Testo vigente dal 8 aprile 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-08;46~art3 · fonte del testo

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