Art. 6 — Notifica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 2003 al 15 dicembre 2021. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
tolto: a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto e' noto;
tolto: b) non appena il porto di scalo e' noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
tolto: c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorita' competente, qualora richieste. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;182~art6 · fonte del testo
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