Art. 1 — Ambito di applicazione
[1]Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
- a)gli stabilimenti con meno di 500 polli;
- b)gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione;
- c)gli incubatoi;
- d)i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e)
[2]dell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
- e)i polli allevati con metodi biologici in conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e relativo regolamento (CE) di applicazione n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008. Il proprietario e il detentore, come definiti all'articolo 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto.
Testo vigente dal 5 novembre 2010
