Art. 6 — Designazione degli aromi
All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma". 3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina". 3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. 3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'."».
Testo vigente dal 21 luglio 2003
