Art. 7 — Q u a n t i t a'
Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.».
Testo vigente dal 21 luglio 2003
