Art. 14 — Formaggi freschi a pasta filata
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
- a)l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure
- b)della quantita' nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure
- c)nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».
Testo vigente dal 21 luglio 2003
