Art. 5 — Ingredienti
L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformita' a quanto previsto all'allegato I.».
Testo vigente dal 21 luglio 2003
