Art. 10 — Partecipazione della regione
La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La regione e' sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.
Testo vigente dal 19 maggio 2001
