Art. 5 — Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

Testo vigente dal 19 maggio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180~art5 · fonte del testo

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