Art. 87 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a)il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 giugno 1991;
- b)il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
- c)il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
- d)il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato del noce», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
- e)il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;
- f)il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, ad eccezione dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 6, comma 6 e dell'articolo 8;
- g)il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 ad eccezione dell'articoli 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 10;
- h)il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;
- i)il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017, ad eccezione degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 3, lettera g);
- l)il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
