Art. 5 — Competenze dei Servizi fitosanitari regionali
I Servizi fitosanitari regionali ai fini del presente decreto sono le autorita' competenti per:
- a)le attivita' di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto;
- b)la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione;
- c)i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione;
- d)la sorveglianza delle attivita' di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
- e)le funzioni di cui all'articolo 68;
- f)l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 81.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
