Art. 38 — Disposizioni transitorie
Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 23, comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 17, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 34, comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite gia' autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto e' iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 21.
Testo vigente dal 23 febbraio 2021
