Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 73, 75, 76, 77, nonche' di quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attivita' di iscrizione di cui all'articolo 11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento per le attivita' di ispezione ufficiale di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, 73, 75, 76, 77 e per le attivita' di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, per il finanziamento delle predette attivita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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