Le controversie nella materia di cui all'articolo 98 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, modificato dall'articolo 52 del presente decreto, restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), del medesimo codice.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
