Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art54