Art. 54 — Clausola di invarianza finanziaria
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
