Codice della proprietà industriale

Art. 245 c.p.i. — Disposizioni procedurali

Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice. ((2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza)) ((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore)) Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

6

La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in vigore".

Corte costituzionale

7

La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".

Testo vigente dal 15 agosto 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 123/2009

    Ha colpito questo articolo
    30 aprile 2009

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è rilevante in riferimento alla parte della norma censurata con cui si stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

    Art. 245 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/2008

    Ha colpito questo articolo
    24 aprile 2008

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. Tale norma rappresenta un oggetto estraneo al contenuto della delega per il "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale", conferita dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002 (la quale concerne le disposizioni processuai previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto soltanto in riferimento alle modificazioni strumentali rispetto allo scopo di comporle in un testo normativo unitario, adeguarle alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzarle in un quadro nuovo e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale), né può essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, in quanto non costituisce coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione precedentemente realizzata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003, nell'esercizio della delega conferita dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto le sezioni specializzate. - V. sentenza n. 170/2007.

    Art. 245 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2009 al 15 agosto 2009. 31 parole tolte, 81 parole aggiunte.

… notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice. tolto: Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate aggiunto: 2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, tolto: comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata aggiunto: iniziate dopo la data di entrata in vigore del tolto: codice aggiunto: presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati tolto: e aggiunto: o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigoretolto: . Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate leaggiunto: , a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza 3. Le procedure di reclamo e le cause di merito tolto: iniziate dopo l'entrata aggiunto: nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del tolto: codice aggiunto: presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigoretolto: . Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art245 · fonte del testo

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