Art. 43 — Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
[1]Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito «istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso le medesime istituzioni, alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.
[2]Le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro, competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.
[3]Le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
