Art. 29 — Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera
[1]Al fine di ottimizzare le risorse e favorire lo sviluppo dell'ecosistema IA nazionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento IA, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, al fine di facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato, anche tramite appositi accordi stipulati in forma congiunta o, per le materie di rispettiva competenza, in forma autonoma.
[2]La cooperazione con gli organismi notificati è supervisionata da AgID nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.
[3]Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA può promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
