Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute negli articoli 2, paragrafo 2, e 3 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. Nel presente decreto si intendono per:
- a)«Autorita' competenti DORA»: le Autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;
- b)«Autorita' nazionale competente NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorita' nazionale unica competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
- c)«CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operante presso l'Agenzia di cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
- d)«regolamento DORA»: il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;
- e)«direttiva DORA»: la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;
- f)«TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g)«TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- h)«CAP»: il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- i)«Bancoposta»: Poste Italiane S.p.A., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le definizioni previste dalle disposizioni del TUB, del TUF, del CAP e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Testo vigente dal 11 marzo 2025
