Art. 35 — Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.».
Testo vigente dal 13 settembre 2016
