Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identita' digitale Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole "conservatori di documenti informatici accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)";
  • b)all'articolo 29:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei fornitori di servizi";
  • 2)al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso;
  • 3)al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.";
  • 4)al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;
  • c)all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori" fino a "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti informatici";
  • d)all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole "conservatori accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le sanzioni ((...)) per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.";
  • e)all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole "accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle seguenti: "che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di conservazione.";
  • f)all'articolo 44, comma 1-ter, le parole "Il sistema" sono sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema". Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti ((prima della data di entrata in vigore del presente decreto)). Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le seguenti: "e i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto";
  • b)all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo gratuito e' assicurato anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.".

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le sanzioni tolto: erogateaggiunto: ... per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.";

… lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti tolto: fino alla aggiunto: prima della data di entrata in vigore del presente tolto: articolo aggiunto: decreto. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari