All'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici»;
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
  • a)l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • b)la sicurezza e l'integrita' del sistema e dei dati e documenti presenti;
  • c)la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
  • d)la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
  • e)l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
  • f)l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
  • g)lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
  • h)la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
  • i)l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
  • j)il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
  • c)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.»;
  • d)al comma 1-ter le parole: «dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente articolo».

Testo vigente dal 13 settembre 2016

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art36 · fonte del testo

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