Art. 9 — Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
- a)i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della meta';
- b)il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, e' ridotto a quaranta giorni. 2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza. 3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresi' nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.».
Testo vigente dal 26 novembre 2025
