Art. 10 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
All'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse;
- 2)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitu' relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»;
- b)al comma 2:
- 1)al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della risorsa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse;
- c)al comma 3:
- 1)al secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole: «concessione medesima» sono inserite le seguenti: «, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore»;
- 2)al quarto periodo, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «venti»;
- d)al comma 4, le parole: «e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».
Testo vigente dal 26 novembre 2025
