Art. 15 — Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 5, dopo le parole: «disposizioni del presente decreto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo altresi' conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 »;
  • b)al comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
  • c)al comma 10, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»;
  • d)al comma 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;»;
  • e)dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;"».

Testo vigente dal 26 novembre 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178~art15 · fonte del testo

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