Art. 17 — Modifiche all'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla sezione I, al punto 1.:
- 1)alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»;
- 1-bis)alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite dalle seguenti «12 MW»;
- 2)alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le seguenti: «o superiore»;
- 3)alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
- 4)dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: «i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, ne' comportino aumento delle unita' immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;
- i-ter)impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- i-quater)impianti idroelettrici con capacita' di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;
- 5)alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;
- 6)alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, abilitati o autorizzati»;
- b)alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola: «cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla potenza elettrica risultante».
Testo vigente dal 26 novembre 2025
