Art. 3 — Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la lettera e) e' abrogata;
- b)la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;»;
- c)dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti: «f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- f-quater)"opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
- f-quinquies)"infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
- f-sexies)"revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».
Testo vigente dal 26 novembre 2025
