Art. 2 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «E' fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto».
Testo vigente dal 26 novembre 2025
