Art. 16 — Modifiche all'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalita' flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»;
- b)alla sezione II, al punto 1.:
- 1)alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» e' sostituita dalla seguente: «impianti»;
- 2)dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;»;
- 3)alla lettera d): 3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento,»; 3.2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);»; 3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» e' inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: «n1*d1/(d2-d1)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove d2 e' il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore»; 3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotori» sono sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»; 3.5) il numero 5.4) e' soppresso;
- 4)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;»;
- 5)dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»;
- 6)alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».
Testo vigente dal 26 novembre 2025
