Art. 2 — Riordino della CRI fino alla liquidazione

La CRI e' riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1º gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche' ogni altra attivita' di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo. Sono organi dell'Ente:

  • a)un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che e' anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita' ai quali si applica l'articolo 7. In caso di parita' nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte all'unanimita';
  • b)un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • c)un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato, l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2017. L'incarico di amministratore e' incompatibile con ogni altra attivita' esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di Presidente e di componente del comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove l'amministratore sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, ((...)), sono attribuite all' Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari. 6 8
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 22 marzo 2016

6

Il Decreto 22 marzo 2016 (in G.U. 19/04/2016, n. 91) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e' destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate".

Decreto 31 marzo 2017 in G.U. 26/05/2017, n. 121

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Il Decreto 31 marzo 2017 in G.U. 26/05/2017, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e' destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate".

Testo vigente dal 6 dicembre 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/2019

    Questione infondata
    9 aprile 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sono dichiarati inammissibili l'intervento ad adiuvandum di David Ambrosini e altri centoquindici soggetti privati, di Luigi Siciliano e altri due intervenienti, in quanto spiegati oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, nonché l'intervento di Massimo Cipullo e altri ventiquattro intervenienti, in quanto non sono parti del giudizio principale. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammesse a intervenire, a norma dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo , oltre che, a norma dell'art. 4 delle Norme integrative, il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. Non è invece ammissibile l'intervento dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, in quanto l'accesso di tali soggetti al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 35 del 2017, n. 71 del 2015 e n. 119 del 2012 ). Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è ritenuto perentorio, con la conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza è inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018 e n. 250 del 2017 ).

    Art. 1 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) · Art. 2 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) · Art. 3 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) · Art. 4 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 2017 al 6 dicembre 2017. 3 parole tolte.

… ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, tolto: per l'anno 2016aggiunto: ..., sono attribuite all' Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-28;178~art2 · fonte del testo

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