Art. 70 — Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione

Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente. Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67. Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • 1)l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata in conformita' del principio volontaristico della Associazione stessa;
  • 2)i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali;
  • 3)le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
  • 4)le cariche dovranno essere gratuite e dovra' esserne prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 febbraio 1980, n. 33

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La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".

Testo vigente dal 1 marzo 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1980

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1978 al 1 marzo 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 febbraio 1980, n. 33

    La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art70 · fonte del testo

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