Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e successivamente sull'Ente. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonche' mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilita', di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione, puo' recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'approvazione o all'annullamento degli atti. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilita', il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di impossibilita' o di prolungata difficolta' di funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta.

Testo vigente dal 19 ottobre 2012

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-28;178~art7 · fonte del testo

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