Art. 11 — Altri incarichi
La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al ((31 marzo 2023)), contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Segretario Generale. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere prioritariamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
